FORMAZIONE PER GLI ULTRACINQUANTENNI

L’obbligo di super green pass (derivante da guarigione o vaccinazione) imposto ai lavoratori over 50 si applica anche ai discenti che partecipano a corsi di formazione in presenza, prescindendo dal “colore” assegnato alla regione.

Infatti, il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277), all’art. 3 c. 2, stabiliva che “La disposizione di cui al comma 1 (a  chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attività  è svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19), si applica altresì a  tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o  di volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di contratti esterni”.

Alla luce dell’introduzione del c.d. “super green pass”, ottenibile solo in caso di vaccinazione o guarigione da Covid e, nello specifico, all’introduzione dell’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori over 50 con il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 per la categoria appena richiamata, dovrà essere pertanto richiesto il “super green pass” anche per la partecipazione a corsi privati in zona bianca e gialla, in deroga a quanto previsto dalla tabella riassuntiva del Governo, la quale prevede l’obbligo di esibizione di super g.p. per i corsi di formazione privati solo per la zona arancione.

 

Fonte: Aifos – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro