SORVEGLIANZA SANITARIA COVID-19

“In questa situazione di emergenza da COVID-19, iI Medico Competente rappresenta

il principale consulente deldatore di lavoro, insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione,

per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori,

ed in particolare per declinare correttamente le indicazioni di carattere generale

(rispetto della distanza interpersonale, igiene delle mani, pulizia delle superfici, lavoro a distanza,

uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli spogliatoi per evitare affollamento, ecc.)

secondo le caratteristiche specifiche dell’attività produttiva.

Per contro la sorveglianza sanitaria in senso stretto è rappresentata da visite mediche

che non hanno quasi mai carattere di urgenza perché legate a scadenze di legge

annuali o pluriennali. Nel contempo l’attività viene svolta a volte al di fuori di uno

studio o ambulatorio medico (presso il luogo di lavoro, in un camper attrezzato, ecc.) in

condizioni, quindi, in cui vi può essere una oggettiva difficoltà a garantire idonee

misure per prevenire la diffusione del contagio.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che, al fine di limitare al massimo le

occasioni di contatto e le necessità di spostamento, le visite mediche periodiche ed i

relativi accertamenti diagnostici possano essere sospesi per tutto il tempo in cui

saranno in vigore le attuali misure restrittive sulla mobilità e sull’affollamento dei

locali di uso collettivo.

A tal fine , in attesa di un intervento ministeriale, si ricorda

che l’art. 41, comma 1, lettera b) riserva al medico competente la facoltà di stabilire la

periodicità delle visite mediche in funzione della valutazione del rischio.

Continuano ad effettuarsi le visite a carattere d’urgenza quali ad esempio preassuntive,

da rientro dopo assenza di 60 giorni per motivi di salute, di rientro dopo periodo di

quarantena, di cambio mansione e a richiesta. Di grande utilità la collaborazione del

medico competente con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di

prevenzione delle ASL.

Nelle visite a richiesta ed in tutte le altre situazioni considerate urgenti il medico

competente può valutare l’opportunità di eseguire la visita o posticiparla sulla base di

un colloquio anamnestico telefonico con il lavoratore. Particolare attenzione deve

essere riservata ai casi in cui la richiesta riguarda condizioni di ipersuscettibilità

all’infezione COVID19.

Le visite mediche devono essere svolte presso uno studio medico o comunque un

ambiente destinato ad uso sanitario, rispettando le indicazioni precauzionali previste

per le prevenzione della diffusione delle infezioni delle vie respiratore, prendendo a

riferimento le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero

della Salute indirizzate ai MMG (evitare l’affollamento nella sala di attesa, dotarsi di

DPI, disinfettare e sanificare gli ambienti e le superfici, ecc.)

Le persone che presentano sintomi di infezioni delle vie respiratorie anche in assenza di

febbre, non devono recarsi al lavoro né alla visita del medico competente

Merita infine ricordare l’importanza strategica che può rivestire il medico competente

nell’attività di informazione ai lavoratori su quanto sta accadendo e sui comportamenti

da adottare sia sul lavoro che nella vita quotidiana, in questo momento in cui

l’evoluzione dell’epidemia dipende in modo determinante dalla percezione del rischio e

dai conseguenti modi di agire da parte di tutti noi.”

 

Alessandro Vidale
Aurea Professional